
Calcolo Interessi Legali, Moratori e Processuali
Inserisci importo e date: il calcolatore applica in automatico il tasso legale vigente in ogni periodo (dal 1942 al 2026), suddivide il conteggio anno per anno e ti restituisce il dettaglio stampabile.
Puoi calcolare più importi con decorrenze diverse, scegliere gli interessi di mora delle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) o il tasso processuale dell’art. 1284, comma 4, c.c.
In breve. Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è l’1,60% annuo (D.M. MEF 10 dicembre 2025); nel 2025 era il 2%. Gli interessi legali si calcolano con la formula Capitale × Tasso × Giorni ÷ 365, applicando a ogni periodo il tasso in vigore. Per i ritardi di pagamento tra imprese si applicano invece gli interessi moratori: 10,40% nel secondo semestre 2026.
Scegli il tipo di interessi, poi indica importi e periodo.
Tipo di interessiOpzioni avanzate
Il periodo viene suddiviso automaticamente a ogni cambio di tasso e, se scelta, a ogni capitalizzazione.
| Periodo | Giorni | Tasso | Divisore | Base | Interessi |
|---|
Tasso di interesse legale 2026: 1,60%
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2025, il saggio degli interessi legali è fissato all’1,60% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2026. È il terzo ribasso consecutivo dopo il picco del 5% del 2023: 2,50% nel 2024, 2% nel 2025, 1,60% nel 2026.
Il tasso è stabilito dall’art. 1284 del Codice Civile, che consente al Ministro di modificarlo ogni anno con decreto da pubblicare entro il 15 dicembre dell’anno precedente, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno. Il tasso legale 2027 sarà quindi reso noto entro il 15 dicembre 2026: questa pagina e il calcolatore verranno aggiornati appena pubblicato il decreto.
Tabella dei tassi di interesse legale dal 1942 al 2026
La tabella riporta tutti i saggi legali in vigore dall’entrata in vigore del Codice Civile. Sono gli stessi valori utilizzati dal calcolatore.
| Periodo di vigenza | Tasso legale | Riferimento |
|---|---|---|
| dal 01/01/2026 | 1,60% | D.M. 10/12/2025 |
| 01/01/2025 – 31/12/2025 | 2,00% | D.M. 10/12/2024 |
| 01/01/2024 – 31/12/2024 | 2,50% | D.M. 29/11/2023 |
| 01/01/2023 – 31/12/2023 | 5,00% | D.M. 13/12/2022 |
| 01/01/2022 – 31/12/2022 | 1,25% | D.M. MEF |
| 01/01/2021 – 31/12/2021 | 0,01% | D.M. MEF |
| 01/01/2020 – 31/12/2020 | 0,05% | D.M. MEF |
| 01/01/2019 – 31/12/2019 | 0,80% | D.M. MEF |
| 01/01/2018 – 31/12/2018 | 0,30% | D.M. MEF |
| 01/01/2017 – 31/12/2017 | 0,10% | D.M. MEF |
| 01/01/2016 – 31/12/2016 | 0,20% | D.M. MEF |
| 01/01/2015 – 31/12/2015 | 0,50% | D.M. MEF |
| 01/01/2014 – 31/12/2014 | 1,00% | D.M. MEF |
| 01/01/2012 – 31/12/2013 | 2,50% | D.M. MEF |
| 01/01/2011 – 31/12/2011 | 1,50% | D.M. MEF |
| 01/01/2010 – 31/12/2010 | 1,00% | D.M. MEF |
| 01/01/2008 – 31/12/2009 | 3,00% | D.M. MEF |
| 01/01/2004 – 31/12/2007 | 2,50% | D.M. MEF |
| 01/01/2002 – 31/12/2003 | 3,00% | D.M. MEF |
| 01/01/2001 – 31/12/2001 | 3,50% | D.M. Tesoro |
| 01/01/1999 – 31/12/2000 | 2,50% | D.M. Tesoro |
| 01/01/1997 – 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/1996 |
| 16/12/1990 – 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/1990 |
| 21/04/1942 – 15/12/1990 | 5,00% | Codice Civile |
Come si calcolano gli interessi legali
Gli interessi legali sono interessi semplici: maturano giorno per giorno sul capitale e, salvo i casi ammessi dall’art. 1283 c.c., non producono a loro volta interessi. La formula è:
Quando il periodo attraversa più anni, il calcolo va spezzato in tanti sottoperiodi quante sono le variazioni del tasso: a ciascun sottoperiodo si applica il saggio in vigore in quei giorni e alla fine si sommano gli interessi parziali. È l’operazione che il calcolatore esegue in automatico.
Come si contano i giorni
Il calcolatore segue la convenzione più diffusa: il giorno iniziale è escluso e il giorno finale è incluso. Dal 15 marzo al 15 aprile, quindi, maturano 31 giorni di interessi. Come divisore si usa normalmente l’anno civile di 365 giorni; nelle opzioni avanzate puoi scegliere i giorni effettivi (366 negli anni bisestili), criterio talvolta adottato in ambito bancario.
Divisore 36.500
Molti manuali riportano la formula nella forma I = C × r × g ÷ 36.500, dove il tasso r è espresso come numero intero (es. 1,6 anziché 0,016). Il risultato è identico: 36.500 è semplicemente 365 × 100.
Esempio di calcolo degli interessi legali su più anni
Caso: credito di 10.000 € scaduto il 15 marzo 2023 e pagato il 30 giugno 2026. Il periodo attraversa quattro tassi diversi.
| Periodo | Giorni | Tasso | Calcolo | Interessi |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 – 31/12/2023 | 291 | 5,00% | 10.000 × 5% × 291 ÷ 365 | 398,63 € |
| 01/01/2024 – 31/12/2024 | 366 | 2,50% | 10.000 × 2,5% × 366 ÷ 365 | 250,68 € |
| 01/01/2025 – 31/12/2025 | 365 | 2,00% | 10.000 × 2% × 365 ÷ 365 | 200,00 € |
| 01/01/2026 – 30/06/2026 | 181 | 1,60% | 10.000 × 1,6% × 181 ÷ 365 | 79,34 € |
| Totale | 1.203 | 928,66 € |
Il debitore deve quindi versare 10.928,66 €. Se avessimo applicato a tutto il periodo il solo tasso 2026 (1,60%) avremmo ottenuto appena 527 € circa: ecco perché il frazionamento per anno non è un dettaglio.
Interessi legali, moratori e processuali: le differenze
È l’errore più frequente: applicare il tasso legale dove la legge prevede un tasso diverso, molto più alto. Il calcolatore gestisce tutti e tre i casi.
Si applicano ai debiti di denaro in generale (art. 1282 c.c.) e, dal giorno della mora, a titolo di risarcimento (art. 1224 c.c.), quando le parti non hanno pattuito un tasso diverso. Tasso 2026: 1,60%.
Riguardano i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA. Decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di messa in mora. Tasso: BCE + 8 punti, aggiornato ogni semestre (10,40% dal 1° luglio 2026).
Se le parti non hanno stabilito la misura degli interessi, dalla proposizione della domanda giudiziale il tasso legale è sostituito da quello delle transazioni commerciali. Si applica ai procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014 (D.L. 132/2014).
Se il contratto prevede un tasso specifico, vale quello, purché sopra l’1,60% sia pattuito per iscritto (art. 1284, c. 3, c.c.) e nel rispetto delle soglie antiusura. Questi casi non sono coperti dal calcolatore.
Nelle transazioni commerciali il creditore ha diritto anche a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero (art. 6 D.Lgs. 231/2002), che si aggiunge agli interessi. Per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione è di ulteriori 4 punti.
Tabella interessi moratori 2013-2026 (transazioni commerciali)
Il tasso di riferimento è quello applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali in vigore il 1° gennaio (per il primo semestre) e il 1° luglio (per il secondo), maggiorato di 8 punti percentuali per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013 (D.Lgs. 192/2012).
| Semestre | Tasso BCE | Tasso moratorio |
|---|---|---|
| 2° semestre 2026 | 2,40% | 10,40% |
| 1° semestre 2026 | 2,15% | 10,15% |
| 2° semestre 2025 | 2,15% | 10,15% |
| 1° semestre 2025 | 3,15% | 11,15% |
| 2° semestre 2024 | 4,25% | 12,25% |
| 1° semestre 2024 | 4,50% | 12,50% |
| 2° semestre 2023 | 4,00% | 12,00% |
| 1° semestre 2023 | 2,50% | 10,50% |
| 2° semestre 2016 – 2° semestre 2022 | 0,00% | 8,00% |
| 1° semestre 2015 – 1° semestre 2016 | 0,05% | 8,05% |
| 2° semestre 2014 | 0,15% | 8,15% |
| 1° semestre 2014 | 0,25% | 8,25% |
| 2° semestre 2013 | 0,50% | 8,50% |
| 1° semestre 2013 | 0,75% | 8,75% |
Esempio interessi di mora: fattura di 10.000 € tra due imprese, scaduta il 31 marzo 2025 e pagata il 30 settembre 2026. Applicando i tassi semestrali (11,15%, 10,15%, 10,15%, 10,40%) gli interessi moratori sono pari a 1.555,12 €, oltre ai 40 € di indennizzo forfettario. Con il tasso legale lo stesso ritardo avrebbe prodotto circa 270 €.
Quando si applicano gli interessi legali
- Debiti di denaro liquidi ed esigibili: producono interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.), salvo diversa previsione.
- Ritardo nel pagamento tra privati o tra privato e professionista/impresa fuori dalle transazioni commerciali: interessi legali dal giorno della mora (art. 1224 c.c.).
- Restituzione di somme non dovute (indebito, art. 2033 c.c.): interessi dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto era in mala fede, altrimenti dalla domanda.
- Ravvedimento operoso: oltre all’imposta e alla sanzione ridotta si versano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno dalla scadenza originaria. Per la sanzione usa il nostro calcolatore del ravvedimento operoso.
- Deposito cauzionale nelle locazioni abitative: il locatore deve riconoscere al conduttore gli interessi legali sul deposito, da corrispondere al termine di ogni anno (art. 11 L. 392/1978).
- Crediti di lavoro: al lavoratore spettano interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto (art. 429, c. 3, c.p.c.).
- Risarcimento del danno e somme liquidate in sentenza, quando il giudice dispone gli interessi legali.
Anatocismo e rivalutazione monetaria
Si possono calcolare interessi sugli interessi?
Di regola no. L’art. 1283 c.c. ammette l’anatocismo solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di un accordo successivo alla scadenza degli interessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi (salvo usi contrari). Per questo il calcolatore lavora in regime di interesse semplice e propone la capitalizzazione solo come opzione avanzata, da usare quando ne ricorrono i presupposti.
Interessi legali e rivalutazione ISTAT
Nei debiti di valuta (una somma di denaro determinata fin dall’origine, come il prezzo di una fattura) sono dovuti solo gli interessi; l’eventuale maggior danno da svalutazione va provato (art. 1224, c. 2, c.c.). Nei debiti di valore (ad esempio il risarcimento di un danno) la somma va prima rivalutata con gli indici ISTAT e poi maggiorata degli interessi, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
Domande frequenti sugli interessi legali
Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,60% annuo, come stabilito dal D.M. MEF del 10 dicembre 2025. Nel 2025 era il 2%, nel 2024 il 2,50% e nel 2023 il 5%.
Quando sarà fissato il tasso legale 2027?
L’art. 1284 c.c. prevede che il decreto sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente. Il tasso 2027 sarà quindi noto entro il 15 dicembre 2026 e il calcolatore verrà aggiornato subito dopo.
Come si calcolano gli interessi legali tra due date?
Si moltiplica il capitale per il tasso e per i giorni trascorsi, dividendo per 365. Se tra le due date il tasso è cambiato, si divide il periodo in sottoperiodi, si calcolano gli interessi di ciascuno con il proprio tasso e si sommano. Il giorno iniziale si esclude e quello finale si include.
Che differenza c’è tra interessi legali e interessi di mora?
Gli interessi legali (1,60% nel 2026) si applicano ai debiti di denaro in generale. Gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 riguardano solo i ritardi nei pagamenti tra imprese o verso la PA e sono molto più alti: tasso BCE più 8 punti, pari al 10,40% nel secondo semestre 2026.
Cosa sono gli interessi processuali?
Sono gli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c.: dal momento in cui viene proposta la domanda giudiziale, se le parti non hanno pattuito un tasso, si applica il tasso delle transazioni commerciali anziché quello legale. Nel calcolatore basta selezionare “Processuali” e indicare la data della domanda.
Gli interessi legali vanno capitalizzati?
No, di norma si applica l’interesse semplice. La capitalizzazione è ammessa solo nei limiti dell’art. 1283 c.c. (dalla domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza, su interessi dovuti da almeno sei mesi).
Posso usare il calcolatore per il ravvedimento operoso?
Sì, per la quota di interessi: inserisci l’imposta non versata, la scadenza originaria e la data in cui paghi. La sanzione ridotta va calcolata a parte con il calcolatore del ravvedimento operoso.
Come si calcolano gli interessi su più fatture con scadenze diverse?
Con il pulsante “Aggiungi un altro importo” puoi inserire ogni fattura con la propria data di scadenza: il calcolatore determina gli interessi di ciascuna fino alla data di pagamento e li somma, mostrando il dettaglio riga per riga.
Il risultato ha valore legale?
Il calcolo applica i tassi ufficiali e i criteri di conteggio più diffusi, ma ha finalità informative. Non considera tassi convenzionali, clausole contrattuali, rivalutazione monetaria o discipline speciali: per un conteggio da produrre in giudizio o in una diffida è opportuno farlo verificare da un professionista.
- Codice Civile, artt. 1224, 1282, 1283, 1284
- D.M. MEF 10 dicembre 2025 (G.U. 13 dicembre 2025) — saggio legale 2026
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 — ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 17 — interessi processuali
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 — ravvedimento operoso
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